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Lavoro e previdenza 7 novembre 2026

Pensione estera e TFR: come sfruttare l’aliquota 7 %

Un regime agevolato consente di tassare al 7 % anche pensioni e TFR percepiti all’estero, se si trasferisce la residenza in specifici comuni italiani.

Introduzione

Il nuovo regime previsto dall’articolo 24‑ter del TUIR offre un’opportunità di tassazione ridotta per chi riceve redditi da pensione di fonte estera e decide di trasferire la residenza fiscale in determinati comuni italiani. Oltre alla pensione, l’agevolazione può estendersi anche a redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, inclusa l’indennità di fine rapporto (TFR).

Chi può accedere al regime agevolato?

  • Residenza in specifici comuni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia, o comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2‑bis del decreto‑legge 17 ottobre 2016.
  • Non residente in Italia negli ultimi cinque periodi d’imposta.
  • Trasferimento da uno Stato con accordi di cooperazione amministrativa.
  • Possesso di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri.

Come funziona l’imposta sostitutiva al 7 %

  • Applicazione: L’opzione si applica ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo l’articolo 165, comma 2, del TUIR.
  • Durata: L’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al trasferimento di residenza.
  • Effetto: L’imposta sostitutiva del 7 % si applica sia alla pensione sia a redditi come l’indennità di fine rapporto, se questi sono considerati redditi prodotti all’estero.

Cosa è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate

  • Pensioni e indennità: L’espressione “pensioni di ogni genere” comprende anche indennità una tantum, come quelle derivanti dalla capitalizzazione di una pensione.
  • TFR: Se l’indennità di fine rapporto è erogata da un soggetto estero dopo la cessazione del rapporto di lavoro, può essere considerata reddito prodotto all’estero e quindi soggetta al regime agevolato.
  • Esempio pratico: Un cittadino irlandese che trasferisce la residenza in Italia e riceve un assegno pensionistico e un TFR da una società irlandese può beneficiare dell’imposta sostitutiva al 7 % a partire dal periodo d’imposta 2026.

Cosa fare adesso

  1. Verificare la residenza: Assicurarsi di aver trasferito la residenza in uno dei comuni ammessi e di non aver risieduto in Italia negli ultimi cinque anni.
  2. Confermare la natura dei redditi: Accertarsi che la pensione e l’indennità di fine rapporto siano erogati da soggetti esteri e che rispettino i requisiti di reddito da pensione.
  3. Presentare l’opzione: Esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si è trasferita la residenza.
  4. Consultare uno studio: Valutare con un commercialista la corretta applicazione del regime e la compilazione della dichiarazione, evitando errori che potrebbero annullare l’agevolazione.

Contattaci per una valutazione personalizzata del tuo caso e per assicurarti di sfruttare al meglio l’aliquota sostitutiva del 7 %.


Fonte: FiscoOggi (Agenzia delle Entrate)

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