La Situazione dei Bonus Edilizi nel 2023

By | 7 January 2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (Legge di Bilancio 2023) ed in attesa della pubblicazione della conversione in legge del Decreto legge n. 176/2022, meglio conosciuto come Decreto Aiuti-quater, come modificato ed approvato dal Parlamento e salvo improbabili sorprese dell’ultima ora nella fase di pubblicazione di tale decreto, si confermano tutte le decisioni prese ed enunciate negli ultimi tempi sul Superbonus (art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020) e che qui di seguito vedremo riassunte insieme anche alle altre novità relative alle scadenze degli altri Bonus Edilizi e sulle regole della cessione del credito.

Superbonus per i Condomini

Per condomini l’agevolazione resta al 110% fino al 31 dicembre 2023 soltanto se si rispetta una di queste due condizioni:

    1. Cilas (Comunicazione inizio Lavori) presentata entro il 25/11/2022 a seguito di una precedente delibera assembleare;

    1. Presentazione della Cilas avvenuta dopo il 25 novembre 2022 ed entro il 31/12/2022 con delibera assembleare presa entro il 18/11/2022. La data dell’assemblea deve risultare da atto notorio.

I Condomini che non rientrano in queste condizioni:

    • per le spese sostenute nel 2023 otterranno un’agevolazione del 90%

    • per le spese sostenute nel 2024 otterranno un’agevolazione del 70%

    • per le spese sostenute nel 2024 otterranno un’agevolazione del 65%

Superbonus per gli edifici plurifamiliari

Gli edifici plurifamiliari (unico proprietario con un minimo di 2 e massimo di 4 appartamenti) possono beneficiare dell’agevolazione del 110% soltanto se la Cilas è stata presentata entro il 25/11/2022, in caso contrario l’agevolazione sarà del 90% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025.

Superbonus per le villette

Per le villette, case indipendenti e quelle assimilate resta l’agevolazione del 110% per le spese effettuate entro il 31/03/2023 a condizione che i loro proprietari alla data del 30/09/2022 avevano certificato lo stato di avanzamento dei lavori almeno al 30%.

Chi non rientra nella suddetta condizione potrà ottenere l’agevolazione del 90% nel rispetto delle seguenti condizioni:

    1. Deve trattarsi di Immobile prima casa;

    1. Il reddito calcolato con le regole del quoziente familiare non superiore ai € 15.000 determinato utilizzando la procedura di cui all’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso

Situazioni particolari che possono fruire dell’agevolazione al 110% nel 2023

    1. Gli Immobili situati in zone interessate da maggiori eventi sismici hanno diritto al 110% fino al 31 dicembre 2025;

    1. Gli edifici gestiti dagli Iacp e assimilati posso fruire del 110% fino al 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati almeno il 60% dei lavori.

Gli altri Bonus Edilizi

    1. Il Bonus facciate del 60% non è stato prorogato e perciò non sarà più fruibile;

    1. Il Bonus barriere architettoniche del 75% è stato prorogato fino al 31/12/2025;

    1. Il Bonus Mobili è stato prorogato per l’anno 2023 e 2024 con detrazione massima fruibile di € 4.000 su una spesa sostenuta di € 8.000.

    1. Il Bonus Ristrutturazione (50%), l’Ecobonus (65%) e il Sismabonus ordinario (70% se si scende di una classe nel certificato dell’immobile,  etc) restano invariati alle regole attuali fino al 31 dicembre 2024 e dal 2025, salvo modifiche normative, l’aliquota sarà ridotta al 36%.

Situazione Sulla Cessione del Crediti

Da novembre 2021, quando il Governo Draghi ha stabilito la stretta sulla cessione dei crediti fiscali, è diventato molto difficile l’ottenimento della cessione del credito stante quasi un vero e proprio blocco della loro acquisizione da parte degli Istituti di Credito e delle Poste Italiane. Il Decreto Aiuti-quater ha introdotto una norma con il fine di cercare di sbloccare la situazione, prevedendo un passaggio in più per i crediti (arrivando da 4 a 5): dopo la prima cessione che è libera (anche sotto forma di sconto in fattura) rimane l’obbligo di effettuare gli eventuali ulteriori passaggi solo verso soggetti finanziari vigilati (Banche, Poste, Assicurazioni, etc) e quando il quarto passaggio avviene a favore di una banca questa può cedere a sua volta i crediti ai suoi clienti professionali ed alle partite iva. Lo scopo è alleggerire i cassetti fiscali delle banche permettendo loro di avere altro margine per accettare nuove cessioni.

Per le imprese che hanno effettuato lo sconto in fattura e non riescono a cedere i crediti è prevista una garanzia della Sace a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito a fronte di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese edili, con sede in Italia e rientranti nella categoria ATECO 41 e 43, che hanno realizzato gli interventi per la fruizione del superbonus per sopperire alle esigenze di liquidità.

Altra novità importante del Decreto Aiuti-quater convertito in legge, è la disposizione che stabilisce, per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (5 quote annuali di pari importo ovvero 4 per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022).

A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia. La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso. La norma del Decreto Aiuti-quater che stabilisce il numero massimo della cessione dei crediti fiscali da 4 a 5 , purtroppo, sta avendo, per il momento, un impatto modesto sul mercato della cessione dei crediti, in quanto esistono diverse criticità in merito all’obbligo (anche se ridotto rispetto a quant’era previsto nel Decreto Aiuti Bis) degli Istituti di Credito di operare con estrema diligenza nella valutazione delle pratiche di acquisizione dei crediti fiscali, pena la colpa grave del cessionario.

Conclusioni

Nonostante tutto, però, sull’utilizzo dei Bonus Edilizi, da un lato  si può essere un po’ più ottimisti per l’anno 2023, per effetto della riduzione dell’aliquota da 110% a 90% che dovrebbe garantire per i condomini e villette dei preventivi con una minore probabilità di essere gonfiati, mentre con la possibilità di un passaggio in più per la cessione dei crediti, dovrebbero essere maggiormente interessate, ad entrare in tale mercato, le Compagnie Assicurative che potrebbero avere una maggiore capienza fiscale dovendo versare all’Erario una ritenuta d’acconto (circa il 26%) operata sui premi pagati dai loro clienti, anche se poi restando loro come ultimo cessionario sarebbero costrette ad aumentare le riserve matematiche (accantonamenti sul rischio); mentre da un altro lato, può subentrare un maggiore pessimismo, a causa dell’attuale costo del denaro che, con l’aumento dei tassi d’interesse fin qui avvenuto, e l’ulteriore aumento che si prevede possa avvenire nel breve termine, potrà rallentare la ripresa del mercato della cessione dei crediti e conseguentemente anche dell’utilizzo dei Bonus Edilizi e questa volta senza che la burocrazia abbia colpa.

Germano Spezzaferro

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