Dieci Modi per far Pace con l’Agenzia delle Entrate

By | 22 January 2023

La legge n. 197/2022 (legge Bilancio 2023) ha introdotto diverse tipologie di definizione agevolate a favore dei contribuenti per definire le pendenze in essere con l’Agenzia delle Entrate.

Qui di seguito tracceremo una sintesi di tutti gli strumenti che la legge di Bilancio 2023 offre ai contribuenti per fare pace con il Fisco:

1.Definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Rottamazione Quater):

Questi carichi possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (non si versano, dunque, le sanzioni e gli interessi, anche di mora).

Il versamento andrà fatto entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

2.Saldo e stralcio dei ruoli fino a € 1.000

I debiti di importo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 saranno automaticamente annullati alla data del 31 marzo 2023.

3.Riapertura termini versamenti tributi per gli enti sportivi:

E’ disposta la riapertura dei termini per il versamento di alcuni tributi già sospesi da precedenti provvedimenti e scaduti il 22 dicembre 2022. Le federazioni sportive nazionali,  gli  enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato ed operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, che hanno versato in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 le ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA scaduti il 22 dicembre, sono considerate in regola  con i versamenti; o alternativamente, con pagamento della prime tre rate entro il 29/12/2022 è possibile rateizzare tali importi in 60 rate con una maggiorazione del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero, contestualmente alla prima rata.

Le rate successive andranno versate, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. Infine, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione, applicando le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione, qualora dovesse riscontrarsi il mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze.

4.Definizione agevolata delle somme da controlli automatici delle dichiarazioni (Avvisi Bonari)

La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data: esse possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive oltre alle sanzioni nella misura del 3%; Possono essere definite con tale modalità anche le comunicazioni d’irregolarità in cui è in corso regolare rateizzazione.

5.Regolarizzazione delle irregolarità formali.

Le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi e commesse fino 31 ottobre 2022: possono essere regolarizzate mediante il versamento, in due rate (31 marzo 2023 e 31 marzo 2024) di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;

6.Definizione rate atti accertamento, reclamo e mediazione scaduta al 01 gennaio 2023

E’ possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.  A tal fine occorre versare l’imposta dovuta, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023;

7.Definizioni irregolarità non formali dichiarazioni anno d’imposta 2021 e precedenti

Per regolarizzare le violazioni, diverse da quelle trattate ai punti 3 e 4, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti  occorre versare, entro il 31 marzo 2023, 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. È possibile anche optare per il versamento in otto rate trimestrali.

8.Definizioni agevolate liti tributarie.

E’ possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). La controversia è definibile con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.

9.Definizioni controversie “Fuori Udienza”

Consiste nella conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza” di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992. In luogo dell’applicazione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli oneri accessori.

10.Rinuncia al ricorso per Cassazione

Prevede, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, la rinuncia al ricorso per Cassazione; chi ha impugnato in Cassazione, entro il 30 giugno 2023 potrà rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva: in tal caso, le sanzioni sono dovute in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli eventuali accessori). La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

Germano Spezzaferro

Clicca qui sotto se hai delle domande da porre sull’argomento

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *